Quali figure possono elaborare diete?
Le UNICHE figure che possono elaborare diete sono il medico, il biologo nutrizionista, il dietista (previa prescrizione medica).
NON POSSONO elaborare diete: il naturopata, il personal trainer, gli operatori del benessere non meglio identificati, il farmacista, i terapisti olistici, il comune cittadino, i distributori di prodotti dietetici, il tecnologo alimentare, chiunque non abilitato per legge.
Come riconoscere un vero professionista?
Il vero professionista timbra e/o firma, inserisce i propri riferimenti sulla dieta elaborata, da Agosto 2013 deve stipulare una polizza per responsabilità civile, emette fatture sanitarie Iva esenti (detraibili dalla dichiarazione dei redditi), fa firmare il consenso per la privacy, è iscritto all’Ordine dei Biologi o Ordine dei Medici nel caso dei Dietisti è sufficiente l’indicazione del titolo di Dietista.
Che differenza c'è tra dietista, dietologo e nutrizionista?
- il Dietologo, è un medico specializzato in Scienze dell'Alimentazione e può quindi diagnosticare patologie, prescrivere farmaci, ed elaborare piani dietetici sia per soggetti sani che per soggetti con patologie.
- il Nutrizionista, è biologo; può elaborare profili nutrizionali in piena autonomia al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio "benessere", quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. Il biologo può elaborare piani dietetici sia a soggetti sani che a soggetti con patologie, previa diagnosi effettuata dal medico. Il biologo può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- il Dietista, è un professionista dell'area tecnico-sanitaria, titolo acquisito in seguito ad un corso di laurea triennale specifico. Svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica (vedere relazione del Consiglio Superiore di Sanità del 12 aprile 2011.
Il ruolo del Biologo Nutrizionista
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).